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ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI – OCC

Il Ministero della Giustizia, in data 19/10/2017, ha disposto l'iscrizione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Massa Carrara, al numero progressivo 134, nella sezione A del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.

Procedura da sovraindebitamento


La crisi da sovraindebitamento riguarda coloro che, per motivi diversi, abbiano accumulato più debiti di quanti ne possano pagare. Per alcuni soggetti che non sono sottoposti alle procedure fallimentari, è possibile ricorrere a procedure speciali di ripianamento dei debiti, anche in accordo con i debitori. Piccoli imprenditori sotto soglia ex art.1 L.F., imprenditori agricoli, professionisti, fondazioni e associazioni riconosciute, associazioni sportive, start up innovative e consumatori che, secondo la legge, non possono accedere al fallimento o alle altre procedure concorsuali, è concesso oggi, con l'ausilio degli OCC, di formulare una "proposta di accordo" con il ceto creditorio, presentare un "piano del consumatore", oppure richiedere la "liquidazione del patrimonio".


Il nuovo articolo 7 bis disciplina la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune. Possono essere considerati membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti di un'unione civile e i conviventi di fatto.



Requisiti


Il debitore che si rivolge all'OCC deve avere la residenza o la sede principale della propria attività nella provincia di Massa Carrara.

Requisito soggettivo: non deve essere assoggettato (né assoggettabile) alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267 del 1942. Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:

  • sono Consumatori e privati in genere;

  • sono fideiussori;

  • sono professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;

  • sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all'art. 1 l.fall.;

  • sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.);

  • sono imprenditori agricoli;

  • sono "start up innovative" indipendentemente dalle loro dimensioni;

  • sono soci di società di persone.


Requisito oggettivo: vi deve essere lo stato di "sovraindebitamento" definito come "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" (Art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012). Il concetto di "sovraindebitamento" è diverso da quello di insolvenza della legge fallimentare in quanto prevede non solo l'incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur sia specificato il rapporto di tale squilibrio.

Modulistica per avviare la procedura di sovraindebitamento verso OCC

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